Il contributo PNRR è cumulabile con:
- Altri contributi in conto capitale diversi da quelli sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione Europea (nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un’amministrazione pubblica, quest’ultima si impegna a non trasferire il contributo di cofinanziamento non PNRR all’interno di altri programmi e strumenti dell’Unione Europea), di intensità non superiore al 40% (calcolata come rapporto tra il contributo ricevuto per kW e il costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW, previsto all’Appendice E delle Regole Operative GSE e nel rispetto del divieto di doppio finanziamento, come specificato al successivo paragrafo 1.1.6, Parte III delle Regole Operative GSE). In tal caso il contributo PNRR richiedibile per kW è al massimo pari alla differenza tra il 40% del costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW, previsto all’Appendice E delle Regole Operative GSE, e i contributi in conto capitale per kW già ricevuti o assegnati;
- i contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
- la tariffa incentivante di cui al DM MASE n. 414 del 2023, decurtata, secondo quanto previsto all’Appendice B, paragrafo 3 delle Regole Operative GSE, in ragione dell’intensità del contributo ricevuto.
Il contributo PNRR non è cumulabile con:
- incentivi in conto esercizio diversi dalla tariffa incentivante di cui alle presenti Regole;
- Superbonus (articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.);
- detrazioni fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
- altri contributi in conto capitale sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione Europea;
- altre forme di sostegno pubbliche che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale.
Tutti i casi sopra elencati si intendono nei limiti previsti e consentiti dalla disciplina comunitaria in tema di cumulo e di rispetto del divieto di doppio finanziamento, di cui all’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241.




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