
Le domande più frequenti sulla CER
Domande generali
Una CER, o Comunità Energetica Rinnovabile, è un soggetto giuridico autonomo formato da un insieme di soggetti che condividono virtualmente l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti a fonte rinnovabile e che sono localizzati all’interno di un medesimo perimetro geografico, detto area di cabina primaria.
No. Puoi aderire anche se non hai pannelli solari. Partecipi come consumatore, ricevendo benefici dalla condivisione dell’energia.
No, puoi mantenere il tuo attuale fornitore.
Possono partecipare le persone fisiche, PMI (anche partecipate da enti pubblici), enti territoriali, enti religiosi e del terzo settore, le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), i consorzi di bonifica; gli enti e le aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER), le associazioni ambientaliste riconosciute, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale;
Per favorire la diffusione di impianti a fonte rinnovabile a livello locale e ridurre la dipendenza dalle fonti fossili per la produzione di energia come carbone e gas. Inoltre funge da stimolo per ridurre i costi di gestione della rete elettrica, favorendo la produzione e consumo dell’energia necessaria a livello locale evitando di trasmetterla per lunghe distanze dai centri di produzione a quelli di consumo
Grandi Imprese, Enti pubblici centrali, società il cui codice ATECO sia tra i seguenti 35.11.00, 35.12.00 e 35.15.00, o dal codice 35.1
Per tutte le CER sono previsti incentivi sull’energia autoconsumata sotto due diverse forme:
1) Una tariffa incentivante sull’energia prodotta da FER e autoconsumata virtualmente dai membri della CER. Tale tariffa è riconosciuta dal GSE – che si occupa anche del calcolo dell’energia autoconsumata virtualmente – per un periodo di per 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER. La tariffa incentivante riconosciuta dal GSE, sulla quantità di energia elettrica autoconsumata da una CER, è costituita da una parte fissa ed una variabile.
La parte fissa varia in funzione della taglia dell’impianto, la parte variabile in funzione del prezzo di mercato dell’energia. La tariffa incentivante si riduce nella parte fissa all’aumentare della potenza degli impianti, mentre la parte variabile oscilla tra 0 e 40€/MWh in funzione del prezzo dell’energia (al diminuire del prezzo di mercato dell’energia la parte variabile aumenta fino ad arrivare al massimo a 40€/MWh).

Inoltre, al fine di tener conto della minor producibilità degli impianti fotovoltaici installati nelle Regioni centro settentrionali rispetto a quelli posizionati nel Regioni del Sud Italia, sono previste le seguenti maggiorazioni tariffarie:
i. +4 €/MWh, per le regioni del centro Italia (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo);
ii. +10 €/MWh per le regioni del nord Italia (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto).
2) Un corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata, definito dall’ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Tale corrispettivo vale circa 10 €/MWh (Per informazioni dettagliate sulla valorizzazione economica di tale corrispettivo si rimanda al sito ARERA).
A titolo esemplificativo, per gli impianti di taglia inferiore a 200 kWp installati nell’Alto Vicentino la tariffa incentivante può arrivare fino al valore massimo di 140 €/MWh o 14c€ al kWh.
Per poter accedere agli incentivi previsti per la CER, gli impianti di produzione da fonte rinnovabile devono avere potenza non superiore a 1.000kWp o 1 MWp. Tali impianti devono essere stati realizzati tramite intervento di nuova costruzione o di potenziamento di impianti esistenti, nel qual caso viene presa in considerazione nella configurazione la sola sezione di impianto aggiunta.
Possono anche far parte della CER impianti già realizzati, purché entrati in esercizio successivamente alla data del 18 Novembre 2024 (data di costituzione della Fondazione CER Alto Vicentino). Devono infine essere connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte di una delle configurazioni di cabina primaria attive. vedi Mappa della CER
La verifica, da parte del referente, che tutti i punti di connessione appartengano all’area sottesa alla medesima cabina primaria AT/MT, viene effettuata sulla base della mappa interattiva delle cabine primarie riportata sul sito internet del GSE
Per piccole imprese si intendono imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; per medie imprese si intendono le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Citizen-Led Renovation CLR3 – Gruppi d’acquisto
Letteralmente il termine fa riferimento alla “ristrutturazione guidata dai cittadini” ed è un’iniziativa della Commissione Europea che promuove la riqualificazione energetica degli edifici attraverso progetti collettivi guidati dai cittadini. Il progetto si svolge dal 2025 al 2028 ed è finanziato con fondi della Commissione Europea.
CLR è arrivato alla terza fase (CLR3), costruita a partire dalle esperienze maturate nelle fasi precedenti CLR1 e CLR2.
Attraverso un supporto alle realtà e collettivi locali come le CER. I servizi includono anche attività in presenza, come:
- incontri formativi/informativi
- momenti di scambio di esperienze
- assistenza tecnica con sopralluoghi
Il progetto coinvolge un consorzio di 10 agenzie energetiche europee, tra cui AESS – Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile che è l’agenzia che supporta la nostra CER Alto Vicentino. La CER Alto Vicentino, infatti, è stata selezionata come uno dei quattro progetti pilota in Italia.
AESS è un’associazione di diritto privato i cui soci sono al 100% enti pubblici. AESS opera come agenzia per l’energia locale; è un’organizzazione, senza scopo di lucro, che lavora a supporto di Comuni e territori per accelerare la transizione energetica, facendo da “ponte” tra politiche pubbliche, cittadini e imprese.
In Italia l’attività si concentra su quattro collettivi di cittadini organizzati in Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) localizzate in:
- Alto Vicentino (VI)
- Valsamoggia (BO)
- Castel Maggiore (BO)
- Fidenza (PR)
Il progetto si rivolge a:
- Cittadini (membri delle CER, altri soggetti interessati a interventi di riqualificazione energetica, gruppi di persone vulnerabili)
- Imprese i fornitori/operatori economici che progettano e realizzano concretamente gli interventi scelti dal gruppo.
Il supporto si basa su: formazione, comunicazione e assistenza tecnica per sviluppare progetti collettivi di riqualificazione edilizia. Nella prima fase, il focus è sull’organizzazione di gruppi d’acquisto per la riqualificazione energetica degli edifici.
Per Gruppo d’Acquisto (G.A.) si intende un insieme di cittadini (e, in alcuni casi, anche altri soggetti) che si organizza per selezionare insieme beni e servizi, ottenendo condizioni migliori rispetto a quelle che ciascuno potrebbe spuntare da solo. L’acquisto collettivo può permettere di ottenere prezzi più competitivi, maggiori garanzie, procedure più chiare e talvolta più semplici, per interventi come:
- sostituzione di infissi
- realizzazione di cappotti termici
- installazione di pompe di calore
- installazione di impianti fotovoltaici (ed eventuali sistemi di accumulo)
Il G.A. opera come un coordinamento collettivo: raccoglie i bisogni, mette a confronto le offerte e facilita la scelta della o delle aziende che opereranno per le installazioni da realizzare negli deifici dei singoli aderenti. Non si tratta di un acquisto di gruppo ma ogni partecipante firma il proprio contratto direttamente con l’impresa selezionata, beneficiando delle condizioni vantaggiose negoziate grazie alla forza del gruppo.
l Gruppo d’acquisto parte con una fase di preparazione in cui si raccolgono le adesioni e i bisogni tramite un sondaggio e incontri informativi, predisponendo la documentazione necessaria. Successivamente viene definito un capitolato tecnico e lanciata una richiesta verso più imprese, che presentano le proprie offerte. Le proposte vengono analizzate e discusse in assemblea, fino alla selezione di una o più aziende e alla firma di un accordo quadro che stabilisce condizioni e regole generali. A quel punto le imprese effettuano sopralluoghi presso i singoli aderenti e formulano preventivi personalizzati. Ogni partecipante sottoscrive poi il proprio contratto direttamente con l’azienda scelta, beneficiando delle condizioni negoziate dal gruppo. Infine si procede con la realizzazione degli interventi.

Come posso partecipare?
Il gruppo d’acquisto non è ancora costituito, partirà nei prossimi mesi, ma puoi dirci se sei interessato all’iniziativa e tenerti aggiornato compilando il questionario al link:
🔗 https://forms.office.com/e/y3cwEdpB55
Le risposte ci aiuteranno a capire l’interesse verso percorsi collettivi di riqualificazione. Ci vorranno solo 5 minuti! Nessun obbligo di partecipazione. Grazie per il tuo contributo!
Domande sul PNRR
Possono accedere al contributo PNRR:
1) nel caso di Comunità Energetiche Rinnovabili, la medesima CER, ovvero un produttore e/o cliente finale socio/membro della CER;
2) nel caso di gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (AUC), il legale rappresentante dell’edificio o condominio ovvero un produttore/cliente finale che fa parte del gruppo del gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.
Il soggetto beneficiario del contributo PNRR è colui che sostiene l’investimento per la realizzazione dell’impianto di produzione a fonte rinnovabile di potenza fino a 1 MW ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti e inserito in CER o in un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.
Il contributo in conto capitale del PNRR è pari al 40% delle spese sostenute per la realizzazione di impianti a fonte rinnovabile, nei limiti delle spese ammissibili e dei seguenti costi di investimento massimi in funzione della taglia di potenza:
- 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
- 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
- 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
- 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione sull’IVA.
La domanda può essere presentata fino al 30 novembre 2025, i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione devono essere completati entro il 30 giugno 2026 e l’impianto deve entrare in esercizio entro ventiquattro mesi dalla data di completamento dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.
L’istanza per la richiesta del contributo PNRR deve essere inoltrata dal beneficiario e proprietario dell’impianto, ossia la persona fisica o il legale rappresentante dell’ente proprietario dell’impianto, che dovrà eseguire l’accesso al portale GSE tramite le credenziali rilasciate o per mezzo del suo SPID e compilare l’istanza di richiesta di contributo PNRR. Una volta entrati nella Home Page del portale, si dovrà accedere all’area “SERVIZI” e richiedere il servizio “SPC”.
Per ulteriori informazioni consulta la pagina dedicata sul sito GSE al link: https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/gruppi-di-autoconsumatori-e-comunita-di-energia-rinnovabile/documenti e scarica il documento “Guida_interattiva_PNRR_CER” o “Guida_interattiva_PNRR_Gruppo di autocosumatori”.
Sono ammissibili le seguenti spese:
- realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.);
- fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
- acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
- opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;
- connessione alla rete elettrica nazionale;
- studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
- progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la
- direzioni lavori, sicurezza;
- collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto.
Le spese di cui ai numeri 6), 7), 8), 9) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo.
Il contributo PNRR è cumulabile con:
- Altri contributi in conto capitale diversi da quelli sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione Europea (nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un’amministrazione pubblica, quest’ultima si impegna a non trasferire il contributo di cofinanziamento non PNRR all’interno di altri programmi e strumenti dell’Unione Europea), di intensità non superiore al 40% (calcolata come rapporto tra il contributo ricevuto per kW e il costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW, previsto all’Appendice E delle Regole Operative GSE e nel rispetto del divieto di doppio finanziamento, come specificato al successivo paragrafo 1.1.6, Parte III delle Regole Operative GSE). In tal caso il contributo PNRR richiedibile per kW è al massimo pari alla differenza tra il 40% del costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW, previsto all’Appendice E delle Regole Operative GSE, e i contributi in conto capitale per kW già ricevuti o assegnati;
- i contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
- la tariffa incentivante di cui al DM MASE n. 414 del 2023, decurtata, secondo quanto previsto all’Appendice B, paragrafo 3 delle Regole Operative GSE, in ragione dell’intensità del contributo ricevuto.
Il contributo PNRR non è cumulabile con:
- incentivi in conto esercizio diversi dalla tariffa incentivante di cui alle presenti Regole;
- Superbonus (articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.);
- detrazioni fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
- altri contributi in conto capitale sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione Europea;
- altre forme di sostegno pubbliche che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale.
Tutti i casi sopra elencati si intendono nei limiti previsti e consentiti dalla disciplina comunitaria in tema di cumulo e di rispetto del divieto di doppio finanziamento, di cui all’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241.
Gli interventi si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all’ordine delle attrezzature ovvero all’avvio dei lavori di costruzione. L’acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l’ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavori.
No, non sono considerate come spese ammissibili ai fini del contributo PNRR le spese relative a beni oggetto di un contratto di leasing finanziario.
Si, la tariffa incentivante è cumulabile con il contributo PNRR o altri contributi in conto capitale, nella misura massima del 40%, a fronte di una decurtazione della tariffa incentivante del 50% per soggetti diversi da privati cittadini, enti locali, enti con finalità di protezione civile e ambientale, enti religiosi. Nel caso limite del 40% di contributo in conto capitale, la tariffa incentivante viene ridotta del 50%. Pertanto, se un produttore ottenesse un contributo in conto capitale di qualunque tipologia superiore al 40% del costo dell’investimento (calcolato sulla base dei massimali precedentemente illustrati), non è possibile ottenere la tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta dall’impianto in questione.
Attualmente la domanda può essere presentata fino al 30 novembre 2025, con dichiarazione di fine lavori entro il 30 giugno 2026 e allaccio entro il 31 dicembre 2027
Sono un produttore
Sì. Puoi entrare nella CER come produttore e condividere la tua energia con altri membri della comunità.
Se sei titolare di un impianto attivo dopo il 18/11/2024, l’energia immessa in rete verrà valorizzata innanzitutto dal contributo derivante dal regime di Ritiro Dedicato (RID), con valori che seguono l’andamento del Prezzo Zonale (link). Partecipando alla CER, potrai in aggiunta beneficiare di una quota dell’incentivo ottenuto dalla stessa in proporzione all’apporto del tuo impianto e al livello di condivisione dell’energia della comunità
Il produttore è una persona fisica o giuridica che produce energia elettrica a fonte rinnovabile e non necessariamente coincide con il proprietario dell’impianto di produzione; perciò, in tale caso deve sottostare alle istruzioni del proprietario. E’ un soggetto intestatario dell’officina elettrica di produzione o del codice ditta dell’impianto. Contribuisce alla condivisione dell’energia immettendo tutta l’energia prodotta direttamente in rete.L’impianto può avere la taglia massima di 1.000 kWp
Per impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili si intende un impianto di produzione di energia elettrica che utilizza per tale produzione esclusivamente l’energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, delle biomasse, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas.
Sono ammessi in tali configurazioni gli impianti che producono incidentalmente energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili (ad es. per la fase di avviamento dei motori), per i quali la quota di energia elettrica prodotta ascrivibile alle fonti di energia diverse da quella rinnovabile sia annualmente inferiore al 5%.
Gli impianti di produzione ibridi, inclusi gli impianti alimentati a rifiuti non possono far parte delle configurazioni.
No, non ci sono limiti al numero di impianti né alla potenza totale, purché gli impianti singolarmente non siano di potenza maggiore di 1MW.
Sono un consumatore
Certo! Puoi aderire come consumatore e ricevere benefici economici e ambientali grazie all’energia condivisa.
L’energia condivisa è l’energia elettrica che viene prodotta e consumata nello stesso momento dai membri della CER in una determinata porzione di territorio, detta area di cabina primaria.
Di fatto, si tratta di un calcolo virtuale che effettua il gestore della rete grazie ai contatori già presenti nelle abitazioni/edifici dei membri della CER. E’ definita come il minimo tra tutta l’energia che viene prodotta dai soci produttori/prosumer e tutta quella consumata dai soci consumatori, nella stessa fascia oraria. Questo quantitativo di energia viene poi moltiplicato per un coefficiente economico che definisce l’incentivo ottenuto dalla CER. Estendendo questo calcolo per tutte le ore dell’anno si avrà l’incentivo ottenuto dalla CER su base annuale.
È un soggetto che preleva l’energia elettrica dalla rete pubblica di distribuzione al fine di alimentare le utenze sottese all’unità di consumo di cui ha la disponibilità. A tal fine il cliente finale è titolare del punto di connessione dell’unità di consumo e quindi intestatario della bolletta elettrica. Contribuisce alla condivisione dell’energia con i propri consumi
Non necessariamente, se non hai un impianto puoi aderire come consumatore, se invece hai un impianto attivato dopo il 18/11/2024 puoi aderire come prosumer o produttore
L’iscrizione alla fondazione è gratuita e al momento non sono previste quote annuali per la partecipazione alla CER. I costi di gestione verranno sostenuti da una parte degli incentivi derivanti dalla condivisione. Ai soci produttori/prosumer potrà essere chiesta una quota una tantum per coprire il costo amministrativo di aggiunta dell’impianto alla configurazione di riferimento.
Partecipare alla CER non significa risparmiare in bolletta direttamente, infatti ogni membro mantiene la titolarità del proprio punto di consumo e la propria bolletta. Tuttavia, grazie all’incentivo derivante dalla condivisione dell’energia e alle regole che la CER si è data, sarà possibile ottenere un contributo in base al proprio ruolo e al proprio apporto alla condivisione.
No, la CER non sostituisce il tuo fornitore di energia
Sono un prosumer
Per contribuire alla transizione energetica dell’alto vicentino, favorire progetti sociali / ambientali del territorio e ottenere un incentivo derivante dalla condivisione dell’energia con glia altri membri della comunità.
Sì, l’energia che produci continua ad alimentare casa tua. Solo l’eccedenza viene condivisa.
Se hai attivato un impianto dopo il 18/11/2024 e si trova in regime di Scambio sul posto (SSP), per partecipare alla CER come prosumer/produttore dovrai richiedere il passaggio a Ritiro Dedicato (RID) al GSE. Se invece hai attivato l’impianto prima del 18/11/2024 potrai comunque aderire alla CER richiedendo il passaggio a RID, ma potrai assumere solamente il ruolo di consumatore.
Un prosumer è un consumatore che possiede anche un impianto di produzione di energia rinnovabile: esso può sia prelevare dalla rete, quando l’impianto non produce sufficiente energia per i propri fabbisogni, sia immettere in rete, quando i consumi sono inferiori rispetto alla produzione. Nonostante possa avere due comportamenti opposti, questi non si possono mai verificare contemporaneamente, dato che in un nodo elettrico si ha sempre e solo un verso della corrente. L’impianto può avere la taglia massima di 1.000 kWp
Si, l’energia che produci continua ad alimentare il tuo edificio. Solo la quota di energia immessa in rete, oltre a garantirti il contributo in Ritiro Dedicato (RID), rileva ai fini della condivisione con la comunità energetica.
Per impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili si intende un impianto di produzione di energia elettrica che utilizza per tale produzione esclusivamente l’energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, delle biomasse, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas.
Sono ammessi in tali configurazioni gli impianti che producono incidentalmente energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili (ad es. per la fase di avviamento dei motori), per i quali la quota di energia elettrica prodotta ascrivibile alle fonti di energia diverse da quella rinnovabile sia annualmente inferiore al 5%.
Gli impianti di produzione ibridi, inclusi gli impianti alimentati a rifiuti non possono far parte delle configurazioni.
No, non ci sono limiti al numero di impianti né alla potenza totale, purché gli impianti singolarmente non siano di potenza maggiore di 1MW.




